Onorevoli Colleghi! - Nonostante l'imponente repressione prodotta negli anni passati dallo Stato, dai Governi e dalle istituzioni preposte, ancora oggi le mafie rappresentano un sistema di violenza e di potere.
      La criminalità organizzata è presente non solo in parti consistenti del Mezzogiorno, ma è riuscita a riprodursi in altri contesti economico-sociali d'Italia. La disponibilità di grandi risorse finanziarie acquisita dalle varie organizzazioni malavitose, in particolare dalla 'ndrangheta, ha permesso alle stesse di inserirsi nell'economia legale della Nazione, facendo palese illegale concorrenza alle imprese sane che operano sul territorio.
      La criminalità organizzata sta espandendosi alla ricerca di luoghi che possano rappresentare «zone franche» per i traffici illeciti e per l'attività di riciclaggio. La stessa struttura delle associazioni criminali mafiose è costretta a continui mutamenti per il compimento delle varie strategie delinquenziali.
      Il fenomeno delle mafie necessita, quindi, di costante studio, osservazione, indagine e seria attività di contrasto. Da tutto ciò non può rimanere assente il Parlamento italiano. Alla luce delle valutazioni positive che vanno espresse nei confronti del lavoro svolto dall'ultima Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia, istituita nella XIV legislatura, ma anche da quelle precedenti, nonché del carattere istituzionale ormai assunto dalle stesse, si rende indispensabile ed urgente, anche nella corrente legislatura, una nuova Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.
      La presente proposta di legge consta di sette articoli.
      L'articolo 1, oltre a disporre l'istituzione della Commissione, ne indica i compiti:

 

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accertare e valutare la natura e le caratteristiche del fenomeno mafioso, i suoi mutamenti e tutte le sue connessioni; verificare e valutare l'attuazione delle leggi, la loro congruità, la loro efficacia rispetto all'azione antimafia e più in generale la qualità dell'impegno dei pubblici poteri, riferire al Parlamento al termine dei propri lavori, ogni volta che la Commissione lo ritenga opportuno e comunque annualmente. L'ambito di competenza della Commissione si estende naturalmente a tutte le associazioni di tipo mafioso (articolo 416-bis del codice penale), nelle varie arie geografiche d'Italia.
      L'articolo 2 definisce la composizione della Commissione e disciplina le procedure per l'elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza.
      L'articolo 3 regola le audizioni e le testimonianze rese davanti alla Commissione.
      Gli articoli 4 e 5 disciplinano la materia relativa agli atti e documenti che interessano il lavoro della Commissione, i vincoli di segretezza ai quali tali documenti possono essere assoggettati e l'obbligo di rispettare la segretezza che incombe sui componenti la Commissione, sui funzionari, sul personale addetto, sui collaboratori.
      L'articolo 6 regola l'organizzazione interna della Commissione, compresa la previsione dell'informatizzazione e della pubblicazione dei documenti prodotti.
      L'articolo 7 stabilisce l'immediata entrata in vigore della legge.
 

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